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CITTA' DELLO SPORT:
"ECCO PERCHE' E' STATA BOCCIATA "

Il TAR umbro accoglie i ricorsi di tre ditte.
La STU deve essere fatta con gara pubblica.

Il TAR dell'Umbria ha intimato l'alt, con una sentenza di 24 pagine, alla delibera con la quale il Consiglio Comunale ternano aveva approvato la proposta, formulata dalla Ternana Calcio, legata alla creazione di una società mista pubblico-privato tra l'Ente di Palazzo Spada e la stessa Ternana, per realizzare la Città dello Sport. Lo ha fatto accogliendo tre ricorsi di altrettante ditte edili, la Russello, la Presimp e la ConFaRo. Condannando l'Ente comunale e la Società rossoverde a versare le spese legali, in solido ed in parti uguali, per 10.000 € per ciascuno dei tre soggetti ricorrenti. Lo "stop" dal TAR rischia adesso di allungare i tempi sulla realizzazione del progetto. Un progetto legato all'acquisizione di immobili per la trasformazione, gestione e commercializzazione degli stessi. Comprendente, tra le altre cose, la ristrutturazione dello stadio Liberati affidato in gestione alla Ternana Calcio per 99 anni, la realizzazione di un Palazzetto dello Sport, la ristrutturazione delle piscine comunali in prossimità dello stadio, la promozione dell'attività sportiva, un centro commerciale, nuovi parcheggi, la ristrutturazione delle piscine comunali, la realizzazione e commercializzazione di nuovi edifici con diverse destinazioni urbanistiche. Nei confronti di questa sentenza, depositata il 17 dicembre scorso, il Comune di Terni ha già fatto capire l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato. Non sono mancati veleni e polemiche a livello politico. Con prese di posizione da parte del Sindaco di Terni Raffaelli (che esprime comunque rispetto nei confronti dell'operato dei Giudici del TAR) e di esponenti dell'opposizione. Nella Casa delle Libertà si registrano pareri discordanti tra una parte di Forza Italia ed il resto della coalizione.

I punti chiave della sentenza.

- I Giudici del TAR assegnano alla società mista le piene caratteristiche di una Società di Trasformazione Urbana. In base all'articolo 120 del Testo Unico Enti Locali, le deliberazioni preordinate a costituire le S.T.U. debbono prevedere, per la scelta del socio privato, una procedura ad evidenza pubblica (e non privata come è avvenuto in questo caso).

- E' definita superflua la clausola dei patti parasociali con la quale si fa salvo l'impiego di gara pubblica nei contratti di appalto che saranno affidati dalla STU nel caso di spesa di denaro pubblico.

- Nel caso della "Terni Città dello Sport Spa" non vi sono circostanze che possano ammettere il ricorso a trattativa privata. Si respinge anche il riferimento alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 2000, in base alla quale è consentita una deroga in presenza di soggetti proprietari di aree interessate agli interventi della STU (la Ternana Calcio possedeva, al momento dell'adozione delle delibere, un diritto di opzione su aree che verranno conferite in diritto di superficie alla "Terni Città dello Sport spa").

Secondo il TAR "la linea interpretativa suggerita dalla circolare non sembra avere alcun fondamento nella legge". La sentenza aggiunge che se fosse ammissibile una deroga in base a quanto sostiene la Circolare Minsiteriale, non potrebbe essere applicata fino a questo punto, poiché questo equivarrebbe a consentire a chiunque di precostituire i presupposti per evitare l'evidenza pubblica senza neanche acquistare aree, ma solo opzionandole.

- Nel considerare ammissibili i ricorsi delle tre ditte, si cita una decisione del Consiglio di Stato del 1995: la procedura ad evidenza pubblica tutela non solo l'interesse dell'amministrazione appaltante, ma anche quello degli imprenditori del settore a concorrere all'affidamento. Si considera, invece, non attinente al caso un'altra decisione del Consiglio di Stato (2002) in base alla quale la Pubblica amministrazione potrebbe ritenere più opportuno il ricorso a trattativa privata senza che gli operatori del settore abbiano titolo a dolersene.

- Riguardo ad una non concorrenza tra la Ternana Calcio e le società ricorrenti, si analizza la natura delle società in questione. La Ternana Calcio è riconosciuta come Società del settore dello sport professionistico, vincolata a svolgere esclusivamente attività sportiva.

Le tre ricorrenti, invece, sono riconosciute come imprese operanti nel settore delle costruzioni.

Su questa base, secondo il TAR, un eventuale problema di attinenza tra l'oggetto sociale dell'aspirante socio privato e la figura tipica delle STU, "riguarda piuttosto la Ternana Calcio che le sue controparti".

- Non è pertinente il riferimento della concessione alle società calcistiche cittadine rilasciata dal Comune di Milano per la gestione dello stadio Meazza. A Terni non si tratta solo di affidare una concessione per l'uso dell'impianto e l'esercizio di servizi accessori all'uso, bensì di costituire una Società di Trasformazione Urbana.

- Non è valsa a nulla l'invocazione della cosiddetta sussidiarietà orizzontale. In poche parole è il principio in base al quale, per attività di interesse generale, il privato può espletare direttamente determinate attività senza che queste gravino sull'amministrazione pubblica. Per il TAR tale principio non può essere invocato per giustificare il mancato rispetto di tassative norme di legge. (Paolo Grassi)