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Il Consulente
Il riciclaggio di denaro sporco - La Legge 197/1991.

Una normativa conosciuta da pochissimi.
di Dott. Paolo Giovannini

 

Il Riciclaggio compare alla ribalta dell'umanità fin dalla notte dei tempi. Quei rari studi storici esistenti in materia fanno originare il fenomeno della "ripulitura del denaro impuro" ai sommi sacerdoti che rientrati in possesso del denaro offerto a Giuda quale ricompensa dello storico bacio, considerandolo provento di un delitto, non accettarono di riaverlo per via diretta ma pretesero che venisse messo tra le offerte per il tempio così che si "confondesse" tra le altre somme e perdesse la sua impurità. Ai giorni nostri la necessità di porre in essere una efficace e comune azione di contrasto al fenomeno del riciclaggio dei proventi illeciti costituisce, un obiettivo politico ed economico prioritario, perseguito sinergicamente da larga parte degli Stati, sia a livello comunitario sia su scala mondiale.

 

1. Gli obblighi dettati dal D. L. 143/91 convertito nella L. 197/91.

L 'Italia, nell'ambito del contrasto al riciclaggio ed alle connesse attività concernenti l'irregolare utilizzo del sistema finanziario per l'impiego e la movimentazione dei proventi illeciti, è stata fortemente ispirata dalle strategie internazionali e, con particolare riguardo all'aspetto penalistico, può vantare un complesso normativo d'avanguardia.

Sul piano amministrativo, l'apparato normativo di riferimento è rappresentato dalla L. 5 luglio 1991, n.197 che contiene " provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ".

Tale norma, contestualmente all'introduzione del divieto di effettuazione di determinate tipologie di trasferimenti monetari tra soggetti diversi per importi superiori a 12.500 €, prevede una serie di obblighi in capo a specificate categorie di operatori che intervengono in attività di natura finanziaria o creditizia.

In particolare, l'art. 1 , comma 1 , vieta “ il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 € ”.

Tale previsione, unitamente al disposto di cui al comma 2 che stabilisce l'obbligatorietà della clausola di " non trasferibilità " su vaglia postali, cambiali, assegni bancari e circolari superiori alla soglia massima, ha consentito la canalizzazione delle operazioni presso gli intermediari autorizzati favorendo, contestualmente, le esigenze di controllo e monitoraggio dei flussi finanziari da parte delle autorità di vigilanza.

In effetti, a ben vedere, il Legislatore non ha stravolto le procedure inficiando l'operatività dei soggetti interessati bensì ha esclusivamente apportato dei semplici correttivi che, attraverso obblighi meramente formali, dovrebbero consentire di individuare in qualsiasi momento la destinazione dei mezzi di pagamento che, al superamento del limite stabilito, viene ritenuta degna d'interesse.

Questa finalità, ovviamente, non può essere conseguita unicamente limitando, negli scambi, il ricorso alla circolazione del contante e dei titoli al portatore, ma necessita di un "quid pluris": la collaborazione, con gli organi di controllo, di tutti quegli intermediari, abilitati e non, cui la legge da un lato attribuisce la facoltà di effettuare una serie di operazioni interdette alla generalità dei soggetti e, dall'altro, impone degli adempimenti pregnanti.

Sostanzialmente, l'art. 2 della L. 197/91 stabilisce , effettuando un richiamo all'art. 13 del D. L. 15 dicembre 1979, n. 625, l'obbligo di registrazione delle operazioni ed identificazione dei clienti .

In particolare :

devono essere annotati tutti i dati necessari all'identificazione (estremi di un documento d'identità e n° di codice fiscale) del soggetto che effettua le operazioni in questione, nonché dell'eventuale soggetto terzo per conto del quale vengono eseguite;

tali dati devono essere facilmente reperibili ed inseriti entro trenta giorni in un Archivio Unico di pertinenza del soggetto presso il quale interviene l'operazione; le disposizioni concernenti la configurazione di tale banca dati, definita Archivio Unico Informatico (A.U.I.), sono state emanate con D. M. 7 luglio 1992 e i dati devono essere conservati per il periodo di 10 anni.

Le categorie di operazioni da assoggettare a registrazione sono :

a ) Movimentazioni superiori a 12.500 € intervenute in unica soluzione;

b) Movimentazioni complessivamente superiori a 12.500 € ma di importo singolarmente inferiore, cosiddette "frazionate", quando, anche se effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, siano da ritenersi, per natura e modalità, riferibili ad un'unica operazione;

c) Accensione di conti correnti, depositi e rapporti continuativi di ogni genere.

Per il momento ci fermiamo qui, la normativa contempla altri aspetti concernenti la limitazione dell'uso del contante ma entreremmo troppo nello specifico andando a toccare delle sfumature tecniche che non interessano i non addetti ai lavori.

Con la speranza e la voglia di rendere un piccolo servizio utile ai più, invitiamo chi fosse interessato a rivolgere quesiti a contattare l' e-mail magazine@allnetstore.com